Reato usare software duplicati

Pubblicato il 20 giugno 2008

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25104/2008, ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato da un professionista di Lecco nel cui studio erano stati reperiti dei software non originali. Il ricorrente aveva impugnato il patteggiamento sottoscritto innanzi al Gup sostenendo un'errata applicazione della legge - in quanto il professionista non avrebbe riprodotto il software per destinarlo al commercio ma si era limitato al suo utilizzo nello studio - e l'ingiusta attribuzione allo stesso di una responsabilità oggettiva. Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, la detenzione e l'utilizzo di software illecitamente riprodotti negli studi professionali manifesta, di per sé, la sussistenza dell'art. 171 bis della r.d. 633 del 1941 come modificato dalla L. 248 del 2000 sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Perchè possa configurarsi tale reato è sufficiente il “fine del profitto” e non più quello di “lucro”, dovendosi considerare un'accezione più ampia della fattispecie che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ampliando i confini della responsabilità dell'autore.

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