Reato usare software duplicati

Pubblicato il 20 giugno 2008

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25104/2008, ha dichiarato inammissibile il ricorso avanzato da un professionista di Lecco nel cui studio erano stati reperiti dei software non originali. Il ricorrente aveva impugnato il patteggiamento sottoscritto innanzi al Gup sostenendo un'errata applicazione della legge - in quanto il professionista non avrebbe riprodotto il software per destinarlo al commercio ma si era limitato al suo utilizzo nello studio - e l'ingiusta attribuzione allo stesso di una responsabilità oggettiva. Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, la detenzione e l'utilizzo di software illecitamente riprodotti negli studi professionali manifesta, di per sé, la sussistenza dell'art. 171 bis della r.d. 633 del 1941 come modificato dalla L. 248 del 2000 sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Perchè possa configurarsi tale reato è sufficiente il “fine del profitto” e non più quello di “lucro”, dovendosi considerare un'accezione più ampia della fattispecie che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ampliando i confini della responsabilità dell'autore.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy