I giudici di Cassazione possono rilevare d’ufficio l’intervenuta prescrizione del reato che sia maturata prima della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d’appello e fatta oggetto di motivo di ricorso.
Questo, nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 129 del Codice di procedura penale sull’obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
Non conta, in questo contesto, che l’imputato-ricorrente abbia erroneamente rapportato la causa estintiva al decorso di un diverso e più breve termine di prescrizione.
E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 5474 depositata il 10 febbraio 2016 e con la quale è stata annullata, senza rinvio, la decisione di condanna “per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione”.
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