Il Senato, nella seduta del 17 maggio 2017, ha approvato il testo di un disegno di legge che introduce, nel nostro ordinamento, il reato di tortura.
Ai sensi di quanto disposto, risponde del reato in questione chi, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagioni acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minore difesa.
La pena prevista è la reclusione da 4 a 10 anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Qualora, poi, il reato venga commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la reclusione prevista è da 5 a 12 anni.
Le pene sono aumentate di un terzo se dalla tortura derivi una lesione personale grave, della metà se ne deriva una lesione gravissima mentre se dalla condotta ne deriva la morte la pena è della reclusione di 30 anni.
Introdotta anche la reclusione da 6 mesi a 3 anni in caso di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, a prescindere dalla effettiva commissione del reato.
Viene altresì previsto che le eventuali dichiarazioni ottenute dalla vittima della tortura attraverso il delitto in questione non siano utilizzabili in un processo penale.
Infine, il respingimento, l'espulsione o l'estradizione verso uno Stato non sono consentiti qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura. Escluso anche il riconoscimento di qualunque forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura.
Il provvedimento torna ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
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