Reato di occultamento di documenti contabili. La prescrizione dal momento dell’accertamento tributario

Pubblicato il 15 agosto 2011 La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 30552/2011, ha sancito che la condotta illecita nel caso di occultamento di documenti contabili dura fino al momento in cui il reato viene accertato dal Fisco. E’, cioè, un reato permanente e per i Supremi giudici “la condotta penale dura fino al momento dell’accertamento fiscale”, che costituisce il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione.

Diversa era stata l’interpretazione fornita dal Tribunale di primo grado, che aveva deciso di non procedere nei confronti di un contribuente per il reato di occultamento di documentazione contabile, dato che questo si era estinto prima dell’emissione del decreto di rinvio a giudizio. Secondo il Tribunale, dunque, il termine di prescrizione del reato di cinque anni decorreva dal 31 dicembre di ciascun anno per il quale non era stata presentata la dichiarazione relativa agli anni d’imposta soggetti ad accertamento.

Ora, la Cassazione fissa un nuovo principio di diritto per quanto concerne la decorrenza del periodo di prescrizione: questo decorre dal momento dell’accertamento tributario e non dall’anno di imposta per cui risultano omessi i documenti contabili.

Per quanto concerne la pena connessa al reato, si rinvia all’articolo 10 del Decreto legislativo n. 74/2000, che punisce con la reclusione dal sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evitare le imposte sui redditi o sull’Iva, o di consentire l’evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
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