Dalle Sezioni Unite penali della Cassazione giungono precisazioni per quanto riguarda la configurabilità del reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia.
Al Massimo Collegio di legittimità era stato chiesto, in particolare, se per l’integrazione di questo reato fosse necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o bastasse il compimento di atti di violenza o minaccia comunque idonei a contrastare od ostacolare l'altrui libertà di concorrenza.
Orbene, secondo la Suprema corte, ai fini della configurazione di questo delitto, è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e siano idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente.
La soluzione prospettata dalle SS.UU. è stata per ora anticipata in un’informazione provvisoria della Cassazione, n. 24 del 28 novembre 2019.
Per leggere le relative motivazioni, occorrerà attendere il deposito della decisione.
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