Reato di discarica abusiva, precisazioni dalla Cassazione

Pubblicato il 09 luglio 2015

Con la sentenza n. 29084 depositata l’8 luglio 2015, la Corte di cassazione ha ricordato che si ha “discarica abusiva” tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato.

Le caratteristiche che, se presenti, vengono a costituire valido elemento per ritenere configurata la condotta vietata sono: accumulo, più o meno sistematico e non occasionale, di rifiuti in un’area determinata; eterogeneità dell’ammasso dei materiali; definitività del loro abbandono; degrado tendenziale dello stato dei luoghi per effetto della presenza di detti materiali.

Il reato in questione è, altresì, configurabile in caso di accumulo di rifiuti che, per le loro caratteristiche, non risultano raccolti per ricevere nei tempi previsti una o più destinazioni conformi alla legge, comportando il degrado dell’area su cui insistono, anche se collocata all’interno dello stabilimento produttivo.

Ctu non necessaria se i dati sono verificabili con esame diretto

Nella medesima decisione, la Suprema corte ha, altresì, evidenziato che, ai fini della configurabilità del reato, non è peraltro necessario procedere con l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la natura e la composizione dei rifiuti né, tanto meno, la loro pesatura per verificarne la quantità esatta quando, come nel caso specificamente esaminato, tali dati siano verificabili attraverso esame diretto.

Ed infatti, nella specie la provenienza dei rifiuti era immediatamente rilevabile.

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