La revoca della sentenza di condanna a seguito di depenalizzazione del reato contestato, conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto, non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto.
Conseguentemente, la decisone di condanna non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata.
Ed infatti, quando un fatto costituisce illecito civile nel momento in cui è stato commesso, sullo stesso non rilevano le successive vicende riguardanti la punibilità del reato ovvero la rilevanza penale di quel fatto.
I capi civili della sentenza sono, ossia, indifferenti rispetto alla sorte della regiudicanda penale.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 33544 depositata il 1° agosto 2016 e con cui è stata annullata una sentenza di condanna per il reato di falsità in scrittura privata, limitatamente al fatto di cui all’articolo 485 del Codice penale in quanto non più previsto dalla legge come reato.
Contestualmente, per i principi sopra richiamati, sono state confermate le statuizioni civili contenute nella decisione di secondo grado in considerazione della loro rilevata attitudine a sopravvivere all’intervenuta abrogazione della rilevanza penale del fatto.
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