Le somme confluite nel fondo pensione dell’imprenditore coinvolto in una frode fiscale possono essere sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca.
Nell’elencazione dei crediti impignorabili di cui all’art. 545 c.p.c., infatti, non sono ricompresi i crediti derivanti da fondi pensioni ad accumulo.
Anche se si tratta di strumenti finanziari aventi una finalità riconducibile al genus previdenziale, rispetto ad essi si deve rilevare che:
Tali strumenti, in realtà, costituiscono una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, e ciò in considerazione sia della primigenia fase di accumulo della provvista monetaria sia della successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria.
Le somme di denaro in essi confluite, pertanto, sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.
Così la Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 13660 del 6 maggio 2020.
Gli Ermellini, nella vicenda in esame, hanno confermato una decisione di merito con cui, nell’ambito di un’indagine per reati tributari, era stata disposta la misura cautelare del sequestro preventivo sulla somma giacente presso il fondo pensione dell’imprenditore indagato, per un importo pari all’imposta ritenuta evasa.
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