Con riferimento ai reati paesaggistici, l’esistenza, di per sé, di una struttura abusiva ultimata non integra da sola i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo tali da poter giustificare la misura del sequestro preventivo dell’immobile.
Per l’applicazione della misura cautelare occorrono infatti ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità del bene possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio.
Ne discende, rifiutato ogni automatismo tra uso del bene medesimo e alterazione dell’ecosistema, la necessità che il giudice di merito, per procedere al sequestro preventivo della struttura costruita in zona con vincolo paesaggistico, dia specifica motivazione, in caso di opere ultimate, dell’attualità delle esigenze cautelari.
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 28388 dell’8 luglio 2016.
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