Reati contro la p.a. Patteggiamento e sospensione se si restituisce il profitto

Pubblicato il 01 aprile 2015 Nella seduta del 31 marzo 2015, l'Aula del Senato ha ripreso l'esame del Disegno di legge contenente norme in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, nella ultima versione di testo proposta dalla commissione Giustizia dopo il relativo esame in sede referente.

Nel corso dei lavori, sono stati approvati l'articolo del provvedimento che prevede aumenti di pena nelle ipotesi di partecipazione ad associazioni di tipo mafioso con modifica dell'articolo 416-bis del Codice penale, nonché l'articolo che, a modifica della norma di cui all'art. 444 del Codice di procedura penale, ammette la possibilità di procedere al patteggiamento, per quanto riguarda alcuni reati contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, induzione indebita), solamente in presenza della preventiva restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Approvata anche la previsione secondo cui l'applicazione della sospensione condizionale della pena per i principali reati contro la pubblica amministrazione sarà comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Ratificato, infine, anche l'emendamento che aumenta i poteri di vigilanza dell'Autorità anticorruzione.

Il seguito dell'esame del testo è stato rinviato alla seduta del 1° aprile 2015.
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