E' approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 68 del 22 marzo 2022) la Legge n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".
Il provvedimento interviene in riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, introducendo, nel Codice penale, un apposito titolo dedicato ai "Delitti contro il patrimonio culturale".
La riforma, sul solco tracciato dalla Convenzione di Nicosia, introduce nuove fattispecie di reato e nuove aggravanti per i casi in cui l'oggetto dei reati comuni siano i beni culturali, oltre all'inasprimento delle pene edittali attualmente vigenti.
La stretta riguarda, tra gli altri, i reati di furto, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, l'importazione o esportazione illecita, la distruzione, dispersione, deterioramento, la contraffazione di opere d'arte, tutte fattispecie aventi ad oggetto i beni culturali o paesaggistici, per le quali sono previste pene particolarmente severe.
Esemplificativamente, il riciclaggio di beni culturali, con cui si punisce chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è sanzionato con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6mila a 30mila euro. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.
Risponde, invece, di autoriciclaggio di beni culturali chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa: la pena applicabile a tale fattispecie è la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da 6mila a 30mila euro, sanzioni che anche in questa ipotesi diminuiscono se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore a 5 anni.
Se, poi, i reati contro i beni culturali sono commessi a vantaggio di persona giuridica, società ed enti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
La Legge, in proposito, interviene ad ampliare il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, ricomprendendo anche i delitti contro il patrimonio culturale.
Da segnalare che:
Per finire, le nuove disposizioni ampliano il novero dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata, attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali.
La Legge n. 22/2022 è entrata in vigore oggi, 23 marzo 2022, vale a dire il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta.
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