Il Decreto-legge n. 4/2019, introduttivo della misura del reddito di cittadinanza (Rdc), contiene anche alcune specifiche sanzioni di natura penale per i soggetti che attestino falsamente di avere i requisiti per accedere al beneficio.
In particolare, sulla base della previsione di cui all'articolo 7, comma 1, del DL, viene punito, con la reclusione da due a sei anni, chi, al fine di ottenere indebitamente il Rdc, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ometta informazioni che sarebbero dovute.
Penalmente sanzionata, con la reclusione da uno a tre anni, anche la fattispecie dell'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio (articolo 7, comma 2).
Questo se le omesse comunicazioni di variazione non vengano rese entro i termini sanciti dall'articolo 3, commi 8, ultimo periodo (in caso di avvio di attività di lavoro dipendente), 9 (in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo) e 11 (per ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti).
Viene, altresì, prescritto che in presenza di condanna, in via definitiva, per questi due reati nonché per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), e a fronte della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva; il beneficiario, in detto contesto, è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Il beneficio, in queste ipotesi, può essere nuovamente richiesto solo dopo che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
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