Rdc e Mia, cosa cambia?

Pubblicato il 07 marzo 2023

Il Governo al lavoro sulla riforma del reddito di cittadinanza che dovrebbe lasciare spazio alla Mia, ovvero la Misura di Inclusione Attiva che si pone quale misura anti povertà e la cui bozza è in circolazione da qualche giorno.

Il Rdc dovrebbe scomparire dal 1° gennaio 2024 ma, considerato che quest’anno l’assegno dura sette mesi, il nuovo strumento dovrebbe essere attivo già dal prossimo mese di agosto.

Vediamo gli aspetti principali della riforma, desumibili in base alle indiscrezioni che sono trapelate in queste ore.

Mia, misura e destinatari

La Mia si rivolgerebbe a due target prevedendo l’erogazione di un importo pari al massimo a cinquecento euro mensili moltiplicato per la scala di equivalenza legata alla composizione del nucleo (2,1 e 2,2 se in famiglia c’è un disabile) nel caso in cui ci siano disabili, minori o persone ultrasessantenni; in caso contrario, l’importo dovrebbe essere ridotto del 25%.

Inoltre, sempre per le famiglie senza minori, disabili a anziani, il nuovo sussidio durerebbe fino ad un anno con la prima domanda e, dopo un mese di sospensione, si avrebbe diritto ancora a sei mesi, ma poi si dovrebbero attendere diciotto mesi prima di ricevere un nuovo assegno.

In presenza invece di disabili, anziani o minori, l’assegno Mia è erogato per diciotto mesi e, dopo lo stop di un mese, ne saranno erogati altri dodici e così via per ulteriori eventuali rinnovi annuali.

Mia, requisiti

Possono accedere alla Mia, da richiedere in modalità telematica, i cittadini italiani o dell’Ue (o familiari) con diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

Pare confermato, nonostante la procedura di infrazione aperta dalla Ue verso l’Italia per il reddito di cittadinanza, il requisito della residenza in Italia al momento della presentazione della domanda che passa ora però da dieci a cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Sempre secondo la bozza, il valore dell’Isee non deve superare i 7.200 euro e il reddito familiare deve essere inferiore a seimila euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Sarebbe, inoltre, prevista la cumulabilità dell’assegno con impieghi da cui derivi un reddito che arriva a tremila euro l’anno.

Mia, agevolazioni per i datori di lavoro

Nella bozza sono previsti anche sgravi per chi assume i beneficiari della Mia.

Si parla, in caso di assunzione a tempo indeterminato, di uno sgravio del 100% (fino a ottomila euro annui) per due anni, con restituzione dello stesso in caso di licenziamento del lavoratore nei trentasei mesi successivi.

In caso, invece, di assunzione a termine o stagionale l’esonero spetterebbe per il 50% (fino a quattromila euro) per un anno.

Sarebbe anche previsto un incentivo per le agenzie per il lavoro, per ogni soggetto assunto, pari al 10% di quanto riconosciuto al datore di lavoro.

Per fruire dell’esonero, l’azienda deve inserire l’offerta di lavoro nel nuovo sistema informativo della Mia.

Banca dati digitale

Vero nodo della riforma sarebbe l’istituzione di una piattaforma per l’incontro di domanda e offerta di lavoro volta a raccogliere le informazioni necessarie all’incontro tra domanda ed offerta tale da offrire posti di lavoro ”congrui”.

Con la Mia, infatti, il beneficio economico dovrebbe decorrere dalla sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale, e la stessa erogazione dell’importo è condizionata al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare maggiorenni, o minorenni che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici.

Anche i minorenni con almeno 16 anni - questa un’altra delle novità - saranno tenuti all’obbligo di partecipazione attiva, formazione e lavoro nel nuovo sussidio contro la povertà se non impegnati in un percorso di studi, mentre restano esclusi dall’obbligo i beneficiari della Mia over 60, i componenti con disabilità e i componenti con carichi di cura (figli minori di tre anni di età o disabili in condizioni di gravità).

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