Con riferimento alla scadenza del 31 maggio 2024 entro cui beneficiare del ravvedimento operoso speciale, l'Agenzia delle Entrate dettaglia tutti gli aspetti salienti riguardanti la misura che consente di sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022.
La data consente anche di fruire della riapertura dei termini prevista con riferimento alle dichiarazioni presentate per il 2021 e per gli anni precedenti.
La regolarizzazione delle violazioni nelle dichiarazioni fiscali viene spiegata nella circolare n. 11 del 15 maggio 2024 dell’Agenzia delle Entrate.
Con il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, noto come Decreto Milleproroghe, convertito con modifiche dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è stata prevista l’applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni delle dichiarazioni fiscali per il periodo d’imposta 2022.
Questo è stabilito dall’articolo 3, comma 12-undecies, modificato dall’articolo 7, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.
Inoltre, l'articolo 7, comma 7, del Dl n. 39 del 2024 riapre i termini per chi non ha completato la regolarizzazione entro il 30 settembre 2023.
L'articolo 3, comma 12-undecies, del Decreto Milleproroghe estende l'applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni delle dichiarazioni fiscali per il periodo d'imposta 2022.
Questo istituto, introdotto dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni delle dichiarazioni valide presentate al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti.
La nuova normativa, come evidenziato nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto, mira a "stimolare il meccanismo del ravvedimento, migliorando la spontanea compliance rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti per l'anno d'imposta 2022".
Il ravvedimento speciale permette ai contribuenti di regolarizzare violazioni diverse da quelle definite ai sensi dei commi da 153 a 159 (definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (regolarizzazione delle irregolarità formali) della legge di bilancio 2023.
NOTA BENE: Le violazioni possono essere sanate tramite il pagamento di una sanzione ridotta, pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione o in forma rateale.
L'estensione del ravvedimento speciale alle violazioni delle dichiarazioni per il periodo d'imposta 2022 è ammessa se la dichiarazione è stata validamente presentata.
ATTENZIONE: L'adesione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata entro il 31 maggio 2024, e con la rimozione delle irregolarità o omissioni entro lo stesso termine.
È importante notare che il ravvedimento speciale non è applicabile alle violazioni già contestate con atto di liquidazione, accertamento, recupero, contestazione o irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni ex articolo 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Tuttavia, la consegna di un processo verbale di constatazione (PVC) ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non preclude la procedura agevolativa.
I contribuenti possono optare per il pagamento in un'unica soluzione o in forma rateale.
In caso di rateizzazione, sono previste quattro rate con scadenze fissate al 31 maggio 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima, sono dovuti interessi nella misura del 2 per cento annuo.
In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge di bilancio 2023, si applicano gli interessi stabiliti dall'articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal 1° giugno 2024.
Modalità di pagamento per il ravvedimento speciale per il periodo d'imposta 2022
Modalità di Pagamento |
Descrizione |
Pagamento in unica soluzione |
Il versamento dell'intero importo dovuto deve essere effettuato entro il 31 maggio 2024. |
Pagamento rateale |
Il pagamento può essere suddiviso in quattro rate. |
Scadenza prima rata |
La prima rata deve essere versata entro il 31 maggio 2024. |
Scadenza seconda rata |
La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2024. |
Scadenza terza rata |
La terza rata deve essere versata entro il 30 settembre 2024. |
Scadenza quarta rata |
La quarta rata deve essere versata entro il 20 dicembre 2024. |
Interessi sulle rate |
Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 2% annuo. |
Decadenza dal beneficio della rateazione |
Il mancato pagamento di una rata entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti. |
Interessi in caso di decadenza |
In caso di decadenza, si applicano gli interessi stabiliti dall'articolo 20 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal 1° giugno 2024. |
I ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Milleproroghe (29 febbraio 2024) rimangono validi e non sono previsti rimborsi.
L'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, in corso di conversione in legge, ha introdotto la riapertura dei termini per la regolarizzazione delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e per i periodi d'imposta precedenti.
Questa misura riguarda i soggetti che non hanno completato la procedura di ravvedimento speciale entro il termine del 30 settembre 2023, come previsto dall'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023. La riapertura dei termini è subordinata al rispetto delle condizioni e modalità già previste.
La normativa intende incentivare la regolarizzazione spontanea da parte dei contribuenti, permettendo loro di fruire della riapertura dei termini in diverse circostanze quali:
Mancato completamento della procedura |
I contribuenti che non hanno completato la procedura di regolarizzazione perché, pur avendo rimosso le irregolarità o omissioni, non hanno effettuato il pagamento dovuto in un'unica soluzione o la prima rata. |
Regolarizzazione parziale |
I contribuenti che hanno completato la regolarizzazione solo per alcune violazioni entro il 30 settembre 2023 e intendono ora sanare ulteriori violazioni, anche se queste sono state constatate in un processo verbale di constatazione (PVC) consegnato dopo il 30 settembre 2023. |
Regolarizzazione per alcune annualità |
I contribuenti che hanno completato la regolarizzazione per violazioni commesse in alcune annualità entro il 30 settembre 2023 e ora desiderano sanare violazioni relative ad altre annualità non regolarizzate, anche se constatate in un PVC consegnato dopo il 30 settembre 2023. |
Decadenza dalla rateazione |
I contribuenti che hanno completato la regolarizzazione per alcune violazioni entro il 30 settembre 2023 ma sono decaduti dal beneficio della rateazione a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate, riferibili ad annualità diverse o alle medesime annualità, anche se constatate in un PVC consegnato dopo il 30 settembre 2023. |
Il perfezionamento richiede:
Quanto al pagamento, è possibile anche versare, entro lo stesso termine, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023.
Le restanti tre rate, sulle quali sono applicati gli interessi al 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, dovranno essere versate entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.
Versamento in Unica Soluzione
Data di pagamento |
Importi dovuti |
Entro il 31 maggio 2024 |
- Importo del tributo - Interessi da ravvedimento calcolati dalla data della violazione a quella del versamento (31 maggio 2024) - Sanzione ridotta (un diciottesimo del minimo edittale) |
Versamento Rateale
In caso di versamento rateale, con cinque rate entro il 31 maggio 2024 e le restanti tre entro il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024, i contribuenti dovranno pagare:
Alla data del primo versamento (31 maggio 2024) |
- 5/8 del tributo; - 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento; - 5/8 della sanzione ridotta |
Alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024) |
- 1/8 del tributo; - 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (31 maggio 2024); - 1/8 della sanzione ridotta; - gli interessi da rateazione, calcolati al 2% annuo sull'importo di ciascuna rata dal 1° giugno 2024, alla data del versamento di ciascuna rata. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".