Pronuncia della Corte di cassazione sulla norma di interpretazione autentica che ha esteso l'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso nelle ipotesi di versamento frazionato o di versamento tardivo (cd. ravvedimento parziale).
Dalla Suprema corte giungono chiarimenti in ordine all’applicazione delle nuove previsioni in tema di ravvedimento parziale di cui all’articolo 13 bis del D.lgs. n. 472/97, introdotte con il DL n. 34/2019 (decreto Crescita).
Tale ultimo provvedimento, si rammenta, ha inserito, nel primo periodo, primo comma del menzionato art. 13-bis, una norma di interpretazione autentica, con efficacia in conseguenza retroattiva, che ha esteso l'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso contenuta nel precedente articolo 13 anche al caso di versamento frazionato dell'imposta o di versamento tardivo dell'imposta frazionata.
Si prevede, così, che l'istituto del ravvedimento operoso sia applicabile anche nei casi di versamento frazionato tardivo delle imposte dovute ed ossia anche nel caso di una sola parte dell'imposta dovuta, sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla imposta versata.
E’ quanto viene ricordato nel testo della sentenza n. 6593 del 10 marzo 2021, con cui la Corte di cassazione ha esaminato una questione lei sottoposta, nelle more del processo, da una società contribuente che aveva chiesto l’applicazione retroattiva della nuova norma sul ravvedimento parziale in presenza di versamenti carenti, e ciò alla luce del principio dello "ius superveniens".
Nel caso esaminato, la contribuente aveva anche invocato la consequenziale applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. b., novellato in senso favorevole al contribuente, relativo al trattamento sanzionatorio, in virtù dell’applicazione del principio del favor rei.
Gli Ermellini, ciò posto, hanno rilevato che l’applicabilità del ravvedimento frazionato e del conseguente trattamento sanzionatorio mitigato dovesse essere riesaminata alla luce dello ius supervieniens: la questione non era deducibile al tempo dell'appello e neppure al momento del ricorso per cassazione, mentre la memoria difensiva aveva posto in luce lo ius superveniens favorevole alla contribuente.
Le sanzioni, nella specie, erano previste in misura fissa, per cui nessuna specifica ulteriore allegazione era imposta alla contribuente in relazione alla rilevanza della condotta, alla valutazione della gravità della violazione e agli elementi di fatto rilevanti per la determinazione al minimo edittale, ai fini della applicazione di una sanzione tributaria inferiore rispetto a quella applicata.
Rispetto a tale questione, dunque, la Suprema corte ha disposto l’annullamento, con rinvio, della decisione impugnata, ritenuta non più conforme “al nuovo assetto normativo”.
Nel giudizio di rinvio, dunque, si dovrà verificare, alla luce dei principi sopra enunciati, se sussistono o meno, in fatto, i presupposti per la applicazione del ravvedimento parziale alla luce dello ius superveniens, anche con riguardo al più favorevole trattamento sanzionatorio.
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