Dopo aver esaminato, con la circolare del 15 aprile 2015, le novità apportate della legge di Stabilità 2015 alla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97), la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC) pubblica un'ulteriore circolare, del 15 luglio 2015, in tema: “Il ravvedimento delle violazioni degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale e alla trasmissione telematica delle dichiarazioni”.
Al centro della trattazione la possibilità di far ricorso al ravvedimento operoso anche nel caso delle violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale (ad esempio nella voluntary disclosure) e alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati, violazioni entrambe non sostanziali, ossia non associate al recupero di una maggiore imposta, ma concernenti adempimenti la cui finalità è quella di incrementare l’efficacia dei controlli da parte degli uffici.
Una regola esaminata è l’applicabilità delle lettere b-bis) e b-ter) dell' art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, come modificato dalla Stabilità 2015, che resta circoscritta alle violazioni sui tributi di competenza delle Entrate. Ciò non permetterebbe l'inclusione delle irregolarità in oggetto, se non siano associate al recupero di una maggiore imposta.
Per la Fondazione, invece, anche le violazioni da RW devono poter applicare i nuovi termini, dunque deve essere possibile fino alla notifica dell’accertamento o dell’atto di contestazione della sanzione, con riduzione della sanzione che diminuisce all’aumentare del tempo in cui avviene la sanatoria.
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