Tra le previsioni di applicazione di sanzioni più miti in caso di ravvedimento operoso, fissate dalla legge di Stabilità 2015, risulta compatibile con i tributi doganali solo quella che prevede la riduzione della sanzione ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore (lettera a-bis, comma 1, art.13 del Dlgs 472/1997).
Sul punto si è soffermata l'agenzia delle Dogane con nota n. 89853/RU del 18 agosto 2015 (pubblicata sul sito agenziadoganemonopoli.gov.it il 20 ottobre).
Le altre norme della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, che hanno modificato il ravvedimento operoso, non sono estendibili ai tributi doganali, essendo specificato che trovano spazio limitatamente ai tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate.
Sul punto è intervenuta anche l’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha rilevato come i tributi amministrati dall'agenzia delle Dogane si basano su disposizioni comunitarie e, pertanto, appare ragionevole un’interpretazione maggiormente restrittiva della disposizione in parola.
Con riferimento, invece, alla suddetta lettera a-bis) del comma 1 dell’art.13 del Dlgs 472/1997, si osserva come la norma sia espressione di un generale principio di graduazione delle sanzioni amministrative che, insieme ai principi di proporzionalità ed effettività delle sanzioni, viene spesso sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".