Ravvedimento ko
Pubblicato il 10 ottobre 2008
Non “può e deve essere riconosciuta” alcuna agevolazione al contribuente che utilizzi il ravvedimento operoso in modo illegittimo e non corretto. Così la Ctp di Milano nella pronuncia
146/2008, che ribadisce la assoluta chiarezza della norma che regola l’istituto, la disposizione recata dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997. Questa statuisce limpidamente che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso non oltre un anno dalla violazione commessa, ma prima che siano cominciati gli accessi, le ispezioni o le verifiche degli organi deputati all’accertamento. La concomitanza tra ravvedimento operoso e attività sul campo del Fisco inficia perciò lo strumento di regolarizzazione a disposizione del contribuente, non deponendo a favore della sua (buona) volontà di sanare la propria posizione fiscale.