Ravvedimento ko

Pubblicato il 10 ottobre 2008 Non “può e deve essere riconosciuta” alcuna agevolazione al contribuente che utilizzi il ravvedimento operoso in modo illegittimo e non corretto. Così la Ctp di Milano nella pronuncia 146/2008, che ribadisce la assoluta chiarezza della norma che regola l’istituto, la disposizione recata dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997. Questa statuisce limpidamente che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso non oltre un anno dalla violazione commessa, ma prima che siano cominciati gli accessi, le ispezioni o le verifiche degli organi deputati all’accertamento. La concomitanza tra ravvedimento operoso e attività sul campo del Fisco inficia perciò lo strumento di regolarizzazione a disposizione del contribuente, non deponendo a favore della sua (buona) volontà di sanare la propria posizione fiscale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Sezioni Unite Cassazione: annullamento e sostituzione di atto viziato con uno peggiorativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy