Il requisito del fatturato minimo di due milioni di euro deve sussistere anche nel momento in cui si presenta domanda di rinnovo del rating di legalità.
Lo precisa l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) aggiornando, in data 10 ottobre 2018, le Faq sulla domanda di attribuzione del rating di legalità.
In particolare è stata ritoccata la risposta n. 8 della sezione III delle Faq, dove viene chiarito che anche il requisito del fatturato (due milioni di euro), insieme agli altri, viene verificato in sede di valutazione delle domande di rinnovo.
La risposta n. 2 della sezione III specifica che il fatturato è la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni presenti nella voce A1 del conto economico nonché dell’importo degli altri ricavi e prestazioni per i quali sono state emesse le relative fatture nell’anno di esercizio (anno in cui è stato chiuso il bilancio).
Non concorrono al raggiungimento del limite dei 2 milioni di euro insiemi di fatturati sulla base di relazioni tra imprese aventi la forma del consorzio, dell’associazione, del contratto di rete, dell’avvalimento. Escluso anche il fatturato intermediato.
La definizione di fatturato di gruppo comprende quello risultante dal bilancio consolidato redatto dalla capogruppo, che visualizza la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un’unica impresa e supera il divario rappresentato dalle distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo.
Quando il fatturato di una società che richiede il rating risulta inferiore a due milioni di euro e la stessa appartenga ad un gruppo, può essere considerato il fatturato del gruppo ma il rating viene attribuito alla impresa richiedente.
Viene precisato che nella domanda di rating, l’indicazione del fatturato di gruppo va fatta allegando alla domanda un’illustrazione dell’avvenuta applicazione dei criteri di consolidamento nel calcolo del fatturato.
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