Con legge n. 208 del 3 novembre 2016, pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” n. 272 del 21/11, viene data ratifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.
Le disposizioni della Convenzione si applicano alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e riguardano le imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Gli Stati contraenti si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione.
Le imposte a cui si applica la Convenzione sono:
a) in Italia:l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società; l'imposta regionale sulle attività produttive, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte;
b) in Panama: l'impuesto sobre la recita di cui al Codigo Fiscal, Libro IV, Titulo I, e relativi decreti e regolamenti anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte.
L’entrata in vigore della Convenzione è subordinata al fatto che i Governi degli Stati contraenti si notifichino il completamento delle procedure interne necessarie per rendere efficace la Convenzione.
La stessa entrerà in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima delle notifiche.
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