Gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo rientrano nella tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.
In fase di autoliquidazione INAIL 2023/2024 è bene ricordare che gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della PAT di cui è titolare il datore di lavoro.
Lo ha chiarito l'INAIL con la circolare n. 23 del 1° giugno 2023.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo che rappresenta i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Con la circolare n. 23 del 1° giugno 2023, l’INAIL ha specificato che gli infortuni lesivi accaduti ai RLS durante lo svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegate, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e pertanto ricompresi nella tutela assicurativa.
In tal senso, si ritiene che l’attività esercitata dai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo è assimilabile all’attività lavorativa.
NOTA BENE: La tutela assicurativa obbligatoria è esclusa nel caso in cui l’evento lesivo derivi dal c.d. rischio elettivo del lavoratore ovverosia quel comportamento estraneo e non attinente all’attività lavorativa conseguente ad un comportamento volontario del medesimo.
I Rappresentanti della sicurezza sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria dipendenti, individuate operando la classificazione delle lavorazioni principali esercitate dal medesimo datore di lavoro secondo le vigenti modalità di applicazione.
Il rischio assicurato deriva dalle lavorazioni principali e ricomprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, senza la necessità di classificare autonomamente l’attività in discorso.
Con la circolare in trattazione, l’INAIL ha specificato che gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori devono essere considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro.
ATTENZIONE: Ai fini dell’oscillazione del tasso medio si intendono esclusi gli infortuni in itinere e gli infortuni derivanti da Covid-19 in occasione di lavoro.
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