Il rappresentante di una società, incompatibile in quanto a sua volta imputato per i medesimi reati contestati all'ente, non può compiere alcun atto difensivo nell'interesse dell'ente, e se materialmente posto in essere, esso rimane privo di efficacia.
E privo di efficacia rimane sia l'atto di costituzione, sia l'eventuale nomina del difensore di fiducia effettuata indipendentemente dalla formale costituzione, con l'ulteriore conseguenza che tutti gli atti posti in essere dal legale in tal modo nominato sono inammissibili.
Ne consegue che l'ente, privo dunque di formale rappresentanza e di fatto non costituitosi, deve essere dichiarato contumace ed il giudice deve procedere a nominargli un difensore d'ufficio.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 50102 depositata il 21 dicembre 2015, accogliendo il ricorso di una società, condannata per reato di truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche.
Processo dunque tutto da rifare - secondo gli ermellini – in quanto il difensore sprovvisto di regolare nomina (per divieto assoluto di rappresentanza ex art. 39 D.Lgs. 231/2001) ha assistito l'ente nel corso di tutti i gradi del giudizio di merito, a partire dall'udienza preliminare.
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