Rafforzate le garanzie per gli errori sui rimborsi

Pubblicato il 10 marzo 2009

Con la sentenza n. 4773 del 27 febbraio 2009 la Corte di Cassazione ha stabilito, nel rispetto della logica della collaborazione tra organi della stessa amministrazione, che “l’ufficio non competente che riceva un’istanza di rimborso è tenuto a trasmettere l’istanza all’ufficio competente”. La novità apportata dalla sentenza ha effetto sulla tempistica del rimborso, in quanto la richiesta presentata irregolarmente, perché esibita ad un ufficio non competente a riceverla, non è più ritenuta inidonea a far decorrere i termini per il silenzio-rifiuto del Fisco, impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie. Pertanto, il contribuente che ha commesso il mero errore formale di richiedere la restituzione del tributo all’ufficio sbagliato, non sarà tenuto a presentare una seconda istanza all’ufficio competente con relativo slittamento del periodo per il silenzio-rifiuto. Partiranno, dunque, dal giorno di presentazione irregolare dell’istanza i 90 giorni per poter impugnare il rifiuto.

Sono pronti i modelli predisposti da Equitalia per la richiesta da parte dei contribuenti del rimborso dei pagamenti effettuati in eccedenza di imposta. E sono pronti anche quelli per la comunicazione che la stessa società di riscossione invierà ai cittadini per informarli di aver riscontrato la sussistenza di somme, superiori a 50 euro, spettanti a titolo di eccesso di versamento effettuato. Una volta ricevuta la comunicazione gli interessati avranno tre mesi di tempo per chiedere il rimborso. Trascorso il termine l’agenzia di riscossione riverserà gli importi agli enti impositori.

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