Quotazione Pmi, bonus per consulenza. Domande in scadenza

Pubblicato il 30 marzo 2022

Sta per scadere il termine entro cui presentare l’istanza per il credito di imposta previsto per le spese di consulenza sostenute per la quotazione delle PMI nel 2021.

Il 31 marzo chiude lo sportello per le domande da parte delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione Ue, che sono state ammesse alla quotazione entro il 31 dicembre 2021 e che per la seguente finalità hanno sostenuto dei costi di consulenza.

Si ricorda che l’agevolazione, seppur con qualche modifica, è stata confermata anche per l’anno in corso dalla Legge di bilancio 2022.

Dal 1° gennaio 2022, infatti, l’importo massimo del bonus fruibile scende da 500.000 a 200.000 euro.

Bonus quotazione Pmi, cos'è

Il credito d’imposta sulle spese di consulenza sostenute nel 2021 per la quotazione delle PMI su mercati regolamentati della Ue è una misura istituita dalla L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) per favorire l’espansione di tali imprese nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Indicazioni aggiuntive sono state rese con decreto interministeriale MiSE/Mef del 23 aprile 2018.

Il bonus riconosciuto è del 50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021, fino ad un importo massimo di 500.000 euro (importo modificato a decorrere dall'anno 2022 dalla L. n. 234/2021, art. 1, comma 46).

Pertanto, è stata stabilita una riduzione del tetto massimo del credito d’imposta, che passa da 500 mila euro a 200 mila euro, e visto che l’ammontare di tale credito d’imposta copre il 50% delle spese, i costi agevolabili non possono superare l’importo di 400 mila euro.

I soggetti che hanno avuto la quotazione nel 2021 e si sono avvalsi di un consulente possono inoltrare istanza a partire dal 1° ottobre 2021 fino al 31 marzo 2022. L’invio deve avvenire con modalità telematica all’indirizzo Dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it.

Costi ammessi all'agevolazione

Sono ritenuti ammissibili i seguenti costi inerenti alla consulenza ricevuta:

Il regolamento precisa che i costi devono essere direttamente connessi allo svolgimento di tali attività prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici, resi al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Il credito ottenuto non concorre alla formazione del reddito e dell'Irap.

Può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione nel modello F24, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione dell’agevolazione.

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