Di grande attualità per le implicazioni che comporta nella vita dei lavoratori dipendenti e nel bilancio dello Stato, torna alla ribalta l’incentivo al posticipo del pensionamento previsto dall’art. 1, commi 286 e 287, della legge di bilancio 2023 per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (Quota 103).
Ma da quando decorre il beneficio connesso la rinuncia al prepensionamento?
L’argomento è oggetto della circolare Inps n. 82 del 22 settembre 2023: vediamo nel dettaglio, non prima di fare un breve excursus sull’istituto in oggetto.
Istituito, come detto, dall’art. 1, comma 286, della L. n. 197/2022, l’incentivo per la rinuncia al trattamento Quota 103 è stato successivamente regolamentato dal decreto interministeriale del 21 marzo 2023, a norma del quale a decorrere dal 1° gennaio 2023 i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 del D.L. n. 4/2019 possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico IVS e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
La scelta di rinunciare al versamento all’Inps della quota contributiva a proprio carico è quindi del tutto volontaria da parte del lavoratore, che si vedrà corrispondere in busta paga l'importo dei contributi non versati dal datore di lavoro.
L’argomento, con tutte le implicazioni che può comportare la scelta di rimanere in servizio, è stato ampiamente trattato nell’articolo “Quota 103: cosa scegliere tra bonus di trattenimento in servizio e pensione”, cui si rinvia.
L’accesso a Quota 103 è possibile solo con il possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre 2023:
La facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore una sola volta nel corso della vita lavorativa e non può avvenire dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità) o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell’incentivo, per le cui modalità si rinvia all’articolo “Quota 103, novità per le domande di incentivo al posticipo del pensionamento”, l’Inps verifica il possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e, entro trenta giorni, comunica l’esito della domanda all’interessato e al datore di lavoro.
Solo da questo momento il datore di lavoro può non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.
La circolare n. 82 del 22 settembre 2023 interviene a sciogliere i dubbi relativi alla decorrenza dell’incentivo per la rinuncia all’accesso a Quota 103.
Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
Se, invece, la rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima (art. 1, comma 3, del decreto interministeriale del 21 marzo 2023).
Poiché il beneficio poteva essere richiesto dal 1° aprile 2023, tenendo conto della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo, i lavoratori che hanno presentato la domanda di rinuncia dell’accredito contributivo entro il 31 luglio 2023, con perfezionamento dei requisiti di accesso alla pensione entro tale data, possono chiedere che la rinuncia produca effetto dalla prima decorrenza utile di Quota 103.
NOTA BENE: La data del 1° aprile 2023 si applica agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive, alla gestione separata Inps, mentre per i pubblici dipendenti la rinuncia produceva effetti dal 1° agosto 2023. Negli altri casi, la rinuncia produce effetto dal primo giorno del mese successivo.
Per esporre la riduzione spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi.
Lavoratore non benefici dell’esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e dall’articolo 39 del D.L. n. 48/2023:
Lavoratore che benefici contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS:
In caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro domestico può generare dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi di pagamento “PagoPA”, con l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore.
Se la decorrenza dell’esonero cada all’interno di un trimestre solare, il datore di lavoro deve generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA”, uno per i mesi precedenti alla decorrenza dell’esonero (con importo comprensivo della quota a carico del lavoratore) e uno per il periodo successivo (senza quota a carico del lavoratore).
NOTA BENE: È necessario generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA” anche in caso di revoca della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore.
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