Giudicato implicito su questioni presupposto

Pubblicato il 29 luglio 2016

Quando si abbia la cassazione della sentenza di merito con rinvio, per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Suprema corte vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve attenersi ed uniformarsi non solo al principio giuridico enunciato ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione.

L’organo che giudica in sede di rinvio, ossia, deve anche conformarsi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione e senza possibilità di estendere la propria indagine a questioni che, anche se esaminate in sede di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia.

E dette questioni “presupposto” formano oggetto di un giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle medesime verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto con il principio di “intangibilità”.

E’ quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 15698 depositata il 28 luglio 2016.

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