Qualifiche professionali Uniemens. Obbligo sospeso, non eliminato

Pubblicato il 20 marzo 2019

È stato sospeso, non eliminato, l’obbligo di integrare il flusso Uniemens mediante l’elemento <QualProf>, che dovrà essere valorizzato con la qualifica professionale ISTAT (CP2011) corrispondente alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese.

A darne notizia è l’INPS, con il comunicato stampa del 19 marzo 2019, chiarendo che i flussi Uniemens privi di tale dato verranno comunque processati durante il periodo transitorio. Il chiarimento dell’Istituto Previdenziale si è reso necessario poiché in un recente comunicato stampa del CNO dei Consulenti del Lavoro, era stata comunicata l’eliminazione dell’obbligo di valorizzare il predetto elemento in Uniemens, dietro accordo con l’INPS stesso.

Qualifiche professionali Uniemens, il messaggio INPS

Con messaggio n. 208 del 17 gennaio 2019, l’INPS ha comunicato che il flusso Uniemens è stato integrato con l’elemento <QualProf>, che servirà a individuare le mansioni “gravose” svolte dal lavoratore e rendere più agevole e veloce l’istruttoria per il riconoscimento dei benefici pensionistici. Pertanto, dal mese di competenza febbraio 2019, bisogna indicare nel predetto elemento la qualifica professionale ISTAT (CP2011) corrispondente alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese.

La valorizzazione dell’elemento, inoltre, consente all’INPS di acquisire direttamente informazioni che attualmente sono richieste al datore di lavoro mediante l’attestazione di mansioni, probanti lo svolgimento di attività, nel caso in cui lo svolgimento delle medesime ingeneri effetti previdenziali sia di tipo contributivo che pensionistico (sgravi, benefici, esodi massivi, ecc.).

Qualifiche professionali Uniemens, il chiarimento dei Consulenti del Lavoro

Sul punto, i CdL hanno immediatamente segnalato la scarsa utilità di tale dato, che serve esclusivamente per individuare i dipendenti che, in quanto addetti a specifiche attività gravose, possono beneficiare del non adeguamento dei requisiti previdenziali alla variazione della speranza di vita.

Alla luce di ciò, il CNO dei Consulenti del Lavoro, con il comunicato stampa dell’11 marzo 2019, facendo riferimento a una nota ricevuta dall’INPS, ha annunciato che l’Istituto di Previdenza aveva accolto le richieste della categoria. Di conseguenza, le qualifiche professionali Istat, corrispondenti alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese di riferimento, non dovranno più essere esposte nel modello Uniemens aziendale. Inoltre, è stata comunicata l’eliminazione degli alert sulla nuova casella Uniemens.

Qualifiche professionali Uniemens, la posizione dell’INPS

Il 19 marzo arriva un nuovo chiarimento da parte dell’INPS:la segnalazione di errore è stata rimossa solo temporaneamente e, pertanto, il campo previsto per l’indicazione del codice professi flusso Uniemens da parte dell’INPS ha eliminato la segnalazione di alert sulla nuova casella Uniemens relativa ai citati codici”.

Le denunce inviate nel periodo di adattamento transitorio, prive della citata informazione, saranno regolarmente processate, analogamente a quanto avverrà per le denunce contenenti la qualifica professionale.

La rimozione temporanea del controllo - spiega l’INPS - è stata disposta per consentire ai datori di lavoro la completa ricognizione dei codici professione dei propri dipendenti, da esporre nella procedura di trasmissione flussi nel momento in cui tale elemento sarà richiesto come obbligatorio.

Trattamento economico di malattia, l’INPS conferma l’obbligo

L’INPS conferma, inoltre, anche l’obbligo di compilare il nuovo elemento “TipoRetrMal” nella dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, con i nuovi valori: “0” (zero); “1”; e “2” (cfr. INPS, messaggio n. 803 del 27 febbraio 2019). L’adempimento riguarda i datori di lavoro che si avvalgono di prestazioni di lavoratori per i quali è prevista dalla normativa vigente l’ "assicurazione economica di malattia" (art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n. 41).

Al riguardo, spiega l’INPS, le informazioni aggiuntive richieste interessano esclusivamente il regime retributivo del lavoratore in caso di assenza per malattia. A tal fine, all’azienda viene richiesto di indicare se, in caso di malattia, al lavoratore venga corrisposto comunque il trattamento retributivo.

L’indicazione di tale dato è fondamentale, poiché l’INPS, pur disponendo dell’informazione in ordine al CCNL applicato dall’azienda, non potrebbe comunque determinare in modo certo l’eventuale corresponsione della retribuzione nel corso dell’assenza per malattia, dal momento che l’obbligo può essere previsto dai contratti di secondo livello territoriali o aziendali nonché dal contratto individuale.

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