Quadro RW. Fondazioni, direttori e amministratori niente obbligo di compilazione

Pubblicato il 30 maggio 2019

La definizione di titolare effettivo, ex articolo 20, comma 5, del Dlgs n. 231/2007, che si applica ai soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione non può essere estesa nell’ambito della disciplina del monitoraggio fiscale.

Nelle Fondazioni, il presidente del CdA e il direttore generale non sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi con riferimento alle attività estere di proprietà della Fondazione, poiché si tratta di soggetti che esercitano un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.

È quanto chiarisce, nella risoluzione n. 53 del 29 maggio 2019, l’agenzia delle Entrate.

Gli enti non commerciali residenti in Italia che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, attraverso l’indicazione dei relativi valori nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (Dl 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 227/1990, e successive modificazioni).

L’obbligo di dichiarazione delle attività estere ricade anche su coloro che possono esserne considerati titolare effettivo, che secondo la normativa antiriciclaggio è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.

L’Agenzia spiega che la nuova nozione di titolare effettivo, proveniente dalla disciplina dell’antiriciclaggio, non è compatibile con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale, analogamente a quanto avvenuto in precedenza.

Si ricorda che con la nuova definizione di titolare effettivo non assumono più rilevanza le percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25 per cento dell’entità giuridica, in quanto sono “cumulativamente” considerate quali titolari effettivi le seguenti categorie di soggetti:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

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