Con la circolare 30 maggio 2022, n. 65, l’Istituto Previdenziale rende noti i nuovi livelli reddituali ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF), stabiliti in base alle diverse tipologie di nuclei.
Ai sensi del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, i livelli di reddito familiare devono essere rivalutati annualmente, con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno.
La rivalutazione è calcolata ogni anno in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’Assegno e l’anno immediatamente precedente.
A decorrere dal 1° marzo 2022 con l’avvio dell’assegno unico e universale per i figli a carico (istituito con il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, art. 1) viene abrogato l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili.
Dalla suddetta data, i nuovi livelli reddituali familiari riguardano soltanto i nuclei con familiari differenti da quelli con figli e orfanili e, pertanto, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.
L’ISTAT ha determinato che - tra l’anno 2021 e l’anno 2020 - la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, è pari al + 1,9%.
L’Inps, utilizzando il predetto indice, comunica i nuovi livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo compreso a decorrere dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, con riferimento alle diverse tipologie di nuclei familiari e validi per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
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