La Terza sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione volta a stabilire l’ammissibilità o meno di una richiesta di provvisionale formulata, nell’ambito di un procedimento penale, per la prima volta in appello e di valutare la correlativa legittimità di una pronuncia di accoglimento della medesima nel caso in cui risulti appellante il solo imputato.
I giudici di legittimità, sul punto, hanno dichiarato di aderire all’orientamento giurisprudenziale che ammette tale possibilità, affermando che quando sia stata pronunciata in primo grado condanna generica al risarcimento del danno, non costituisce domanda nuova – e come tale inammissibile - la richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale effettuata per la prima volta in appello dalla parte civile.
Ne consegue che l’organo che giudica il gravame ha il dovere di pronunciarsi sulla domanda medesima, con gli stessi criteri di giudizio di cui all’articolo 539, comma secondo, del Codice di procedura penale, previsti per il giudice di prime cure.
Per la Cassazione, infine, - sentenza n. 35570 del 29 agosto 2016 - non può affermarsi che a chi esercita l’azione civile nel processo penale, salve le regole peculiari di esso, possano inibirsi facoltà processuali che gli spetterebbero qualora tale azione fosse esercitata nel processo civile. E ciò risulta in linea con quanto anche puntualizzato dalla giurisprudenza costituzionale.
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