Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un procedimento di natura giurisdizionale con marcata connotazione di specialità, connotazione che però, “lungi dall’implicare il riconoscimento della natura amministrativa della procedura e dell’atto che la definisce”, risulta coerente con la volontà di enucleare un rimedio giurisdizionale semplificato, in un unico grado, imperniato su sostanziale assenso delle parti.
Ne consegue, sul piano del regime delle impugnazioni, che il provvedimento che definisce il ricorso straordinario, nella parte in cui ricalca il parere vincolante del Consiglio di stato, rientra nell’ambito di applicazione dell’ottavo comma dell’articolo 11 della Costituzione, per cui può essere oggetto di ricorso per cassazione.
E ciò per gli stessi motivi per i quali si può ricorrere contro un’ordinaria decisione del Consiglio di stato, ossia per questioni di giurisdizione e non anche di merito.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, nel testo della sentenza n. 19786 depositata il 5 ottobre 2015.
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