Provvedimento del Cnf, il vizio di motivazione può essere fatto valere in Cassazione
Pubblicato il 04 novembre 2013
Le Sezioni Unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 23216 depositata il 14 ottobre 2013, hanno sancito l'ammissibilità del ricorso in cassazione per vizio di motivazione che venga avanzato contro
il provvedimento disciplinare di sospensione comminato dal Consiglio nazionale forense nei confronti di un avvocato.
Il mezzo è ammissibile – sottolinea il Supremo collegio - in quanto l'ultimo comma dell'articolo 360 del Codice di procedura civile, introdotto dalla Legge n. 69/2009, ed applicabile ai ricorsi contro i provvedimenti pubblicati o depositati dopo l'entrata in vigore delle legge medesima, testualmente recita: “Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”.
E poiché il terzo comma dell'articolo 56 del R.D.L. 1578 del 1933 prevede, contro le sentenze del Cnf, il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione “per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge” ne discende che anche contro le sentenze del Consiglio nazionale forense è ora ammesso il ricorso per vizio di motivazione.