Provvedimenti di variazione INAIL, da quando decorrono gli effetti?

Pubblicato il 01 aprile 2022

Il provvedimento INAIL di esatta classificazione di un'impresa, a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dal mese successivo a quello della comunicazione.

E' il principio richiamato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 10113 del 29 marzo 2022, sulla cui base ha accolto il ricorso promosso da una società, che si era opposta a una cartella emessa a suo carico a seguito di accertamento ispettivo, con cui l'INAIL aveva proceduto d'ufficio a rettifica dell'attività, con applicazione delle relative sanzioni.

Nelle more del giudizio, l'INAIL aveva rideterminato le somme richieste con la cartella esattoriale, in un minor importo: i premi, secondo l'Istituto, andavano calcolati non con la decorrenza originariamente indicata nel verbale ispettivo ma dal momento della variazione INPS.

La Corte di appello aveva ritenuto che la rettifica, nei termini precisati, fosse conforme alla disciplina di riferimento mentre, secondo la società, il provvedimento di rettifica disposto dall'INAIL, a seguito di accertamento ispettivo e sulla base dell'omologa determinazione di variazione adottata dall'INPS, avrebbe dovuto decorrere successivamente, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazione del provvedimento medesimo. 

Nel rivolgersi alla Suprema corte, la società ricorrente aveva dedotto di aver regolarmente denunciato all'INAIL la propria attività e di avere, quest'ultimo, proceduto ad inquadrarla nel settore terziario. Atteso, quindi, che medio termine non era intervenuta alcuna modifica delle lavorazioni, non vi era nessun obbligo di denuncia, imputabile alla società.

La Sezione lavoro della Corte di cassazione ha giudicato fondati i rilievi sollevati dalla compagine, dopo aver ribadito il consolidato principio secondo cui il provvedimento di variazione della classificazione di un'impresa e di rettifica della relativa tassazione errata ha effetto dal primo giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento stesso.

Ciò in applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all'art. 11 delle preleggi.

Con peculiare riferimento all'ipotesi di rettifica della tassazione INAIL, a seguito di accertamento di una diversa classificazione aziendale adottata dall'INPS, gli Ermellini hanno richiamato quanto già enunciato della giurisprudenza di legittimità, nell'eseguire l'esegesi della normativa di riferimento e, specificamente, dell'art. 14, comma 3, del DM del 12 dicembre 2000.

Rispetto a tale disciplina, è stato così osservato che "allorquando il comma 3 del citato art. 14 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale adottata", essa ha effetto "dalla data di decorrenza del provvedimento adottato".

Il provvedimento di esatta classificazione di un'impresa a fini contributivi e di rettifica della relativa tassazione errata - è stato evidenziato, in coerenza con altre norme regolamentari - ha effetto dal mese successivo a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione.

E nella specie, l’errato inquadramento non era dipeso dal datore di lavoro, di tal ché la sentenza della Corte di appello non aveva fatto corretta applicazione dei richiamati principi, laddove aveva affermato la legittimità della decorrenza della rettifica in coincidenza con la attuata variazione da parte dell'INPS, e non dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, al datore di lavoro, del provvedimento di rettifica dell'INAIL.

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