La Cassazione, in una recente sentenza (n. 1372 del 24 gennaio 2006, ndr), stabilisce che i proventi da attività illecita sono soggetti sia alle imposte sui redditi che all’Iva, quindi rientrano nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del Dpr 917/1986. La sentenza è stata emessa in relazione ad un’attività in nero di acquisto e rivendita di oggetti provenienti da aste giudiziarie o da monti di pegno.
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