Prove nuove e decisive giustificano il riascolto delle persone già sentite
Pubblicato il 25 novembre 2014
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n.
48679 del 24 novembre 2014 – perché possa essere ammessa l'
assunzione a titolo di
prova integrativa delle dichiarazioni di
persone già sentite nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare, occorre che si tratti di
prove nuove, nel senso che siano
nuovi i temi da trattare, e
decisive, nel senso che senza di esse non potrebbe essere risolto in base ai correnti criteri cognitivi un profilo essenziale della “
regiudicanda”.
In ogni caso, spetta
al richiedente l'
onere di proporre le specificazioni ed eventualmente la
documentazione che siano necessarie alla
verifica di conformità della prova integrativa al suo modello legale.