Per la Cassazione – sentenza n. 9767 del 24 aprile 2009 – la produzione in copia fotostatica è un mezzo idoneo di introduzione della prova nel processo, spettando eventualmente alla parte avversaria l’onere di contestarne la conformità all’originale ex art. 2712 c.c.; in questa ultima evenienza, poi, spetta al giudice l’obbligo di disporre la produzione documentale in originale.
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