Secondo l’Avvocato generale della Corte di giustizia Ue, Manuel Campos Sánchez-Bordona, le disposizioni della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni sullo status di protezione internazionale, devono essere interpretate nel senso che è consentito, all’autorità giudiziaria competente, di statuire de plano, senza necessità, ossia, di procedere al colloquio personale con il richiedente, sui ricorsi presentati contro il rigetto delle domande di protezione internazionale.
Questo quando:
Sono queste le conclusioni del 6 aprile 2016, suggerite alla Corte Ue dall’Avvocato generale, nell’ambito della causa C-348/16, ed in risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano, per chiarire, appunto, se la direttiva sopra richiamata sia compatibile con una normativa nazionale che consente di dichiarare irricevibile o rigettare de plano un ricorso giurisdizionale presentato da un richiedente asilo contro il diniego della sua domanda di protezione internazionale.
La questione risulta particolarmente attuale posto l’imminente esame, presso la Camera dei deputati, dell’emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del Decreto-legge n.13/2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, testo, peraltro, già approvato, con fiducia, dall’altro ramo del Parlamento.
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