Ai sensi dell'art. 8, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, di modifica alle disposizioni di cui all'art. 93, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sino al 31 dicembre 2020 sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato, in deroga all'art. 21 del Decreto Legislativo 15 giugno 2020, n. 81, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, anche in assenza delle causali previste dall'art. 19, comma 1, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermo restando i limiti di durata massima complessiva di ventiquattro mesi ovvero i limiti previsti dalla contrattazione collettiva di categoria.
La misura, non facendo espresso riferimento ai singoli commi che compongono il predetto art. 21, aumenta notevolmente la flessibilità dei contratti a termine derogando, altresì, al c.d. stop and go, nonché al numero massimo di proroghe consentite.
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