Con sentenza n. 20401 depositata il 12 ottobre 2015, la Corte di cassazione ha precisato che le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente.
Le stesse sono, quindi, prive di efficacia, a norma del secondo comma dell’articolo 1341 del Codice civile, qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità.
Ciò – spiegano i giudici di legittimità – sulla base della corretta esegesi dell’articolo citato sulle condizioni generali del contratto.
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