Proroga per il contratto a termine acausale

Pubblicato il 05 settembre 2013 Prime indicazioni sulle novità contenute nel definitivo Decreto Lavoro giungono dal ministero del Lavoro con la circolare del 29 agosto, n. 35. Per promuovere l'occupazione, soprattutto nell'ambito giovanile, sono state eliminate delle rigidità introdotte dalla legge Fornero. Per quanto riguarda il contratto a termine, è stato depennato il divieto di proroga per il tipo acausale: non solo, si precisa che ciò vale anche per i contratti in essere (non devono essere scaduti). Dal 28 giugno, l'intervallo tra due contratti a tempo determinato è fissato in dieci o venti giorni, a seconda che il primo contratto abbia una durata fino a sei mesi ovvero superiore a sei mesi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Ipotesi di accordo del 20/12/2024

10/01/2025

Ccnl Servizi assistenziali. Rinnovo

10/01/2025

Spese di assistenza interamente deducibili per il disabile grave

10/01/2025

Giornalisti parasubordinati, DasmOnline a regime dal 17 gennaio

10/01/2025

Lavoro agile o smart working

10/01/2025

Rateazione dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo

10/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy