Con l'introduzione del comma 1-bis, art. 93, della legge di conversione del Decreto Rilancio, il legislatore ha inteso prorogare ex lege il termine dei contratti di lavoro di apprendistato, non professionalizzante, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'anzidetta disposizione non è scevra di dubbi applicativi e la sua collocazione all'interno del Capo III del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, risulta particolarmente complessa anche in ragione dei molteplici limiti che caratterizzano, da sempre, la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
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