Proroga di 6 settimane per gli ammortizzatori sociali

Pubblicato il 02 novembre 2020

E’ approdata nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre la proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19 per 6 settimane.

Si tratta di un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale (CIG ordinaria, Assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA) per traghettare al 2021 i datori di lavoro che hanno esaurito i periodi di trattamento concessi dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in attesa dei nuovi interventi da inserire nella legge di stabilità per il 2021.

Vediamo di cosa si tratta e come funzionano.

Da quando decorre il nuovo trattamento di sei settimane

L’art. 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto il prolungamento per ulteriori sei settimane dei trattamenti di sostegno al reddito per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Le sei settimane di trattamento si potranno richiedere nell’arco temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

La data iniziale del trattamento è collegata alla durata massima di 18 settimane, fruibili in due gruppi di 9 più 9 settimane, previste dal D.L. n. 104/2020.

Come funziona la concessione dei trattamenti dal 13 luglio 2020

Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, ha stabilito che ai datori di lavoro possono essere autorizzate fino a nove settimane di trattamento di CIG ordinaria, Assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA, a decorrere dal 13 luglio 2020, più un ulteriore periodo di 9 settimane dopo aver esaurito questo primo gruppo di nove settimane.

Benché emanato il 14 agosto, il D.L. ha retroagito al 13 luglio, prevedendo che le settimane autorizzate, anche se sulla base della precedente normativa, che si collocano dal 13 luglio in poi, riducono le prime nove settimane richiedibili.

Queste nove settimane sono gratuite per il datore di lavoro e sono considerate utilizzate anche se fruite a giornate invece che a settimane intere.

Una volta richiesto ed autorizzato questo periodo, i datori di lavoro possono chiedere un ulteriore periodo di nove settimane per le quali è possibile che sia dovuto il pagamento di un contributo addizionale.

Il contributo è pari al 9% se l’azienda ha avuto un calo di fatturato fino al 20%, raffrontando il fatturato del primo semestre del 2019 con quello del primo semestre del 2020, mentre è pari al 18% se il calo di fatturato non c’è stato.

Il contributo non è dovuto per quelle aziende che hanno avuto un calo di fatturato di oltre il 20% e per quelle che hanno iniziato l’attività nel 2019.

Gli effetti del D.L. 104/2020 sulle nuove sei settimane

Le aziende che hanno goduto per intero delle diciotto settimane previste dal D.L. n. 104/2020 arrivano a coprire con gli ammortizzatori sociali il periodo fino al 15 novembre 2020.

Quindi, le sei settimane che decorrono dal 16 novembre, servono a sostenere i datori di lavoro nello scorcio d’anno in attesa delle nuove decisioni che saranno prese con la legge di stabilità.

Le nuove sei settimane possono essere concesse ai datori di lavoro che hanno richiesto ed avuto autorizzato per intero il precedente periodo di diciotto settimane, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori che hanno dovuto ridurre o sospendere l’attività a seguito del DPCM 24 ottobre 2020.

L’utilizzo della congiunzione “nonché”, avente il significato di “anche”, sembra prospettare un diverso canale di accesso per questa seconda categoria di datori di lavoro che potrebbero accedere alle sei settimane anche senza aver esaurito il precedente periodo di diciotto settimane.

La facilitazione per queste aziende si verifica, come vedremo di seguito, dopo aver esaurito le prime nove settimane gratuite.

Tuttavia, per tutte le categorie di datori di lavoro, le settimane autorizzate che si collocano dal 16 novembre in poi vanno a ridurre le sei settimane massimo richiedibili previste dal D.L. n. 137/2020.

Si ripropone quindi il medesimo meccanismo di calcolo della durata che abbiamo già incontrato.

 

Esempio

Ad esempio, se il datore di lavoro chiede un trattamento di CIG ordinaria per le ulteriori nove settimane dall’1 ottobre al 29 novembre 2020, benché si tratti di settimane che sta richiedendo ai sensi del D.L. n. 104/2020, le due settimane che si collocano dal 16 al 29 novembre vanno a ridurre le sei settimane previste dal D.L. n. 137/2020.

Pertanto, fino al 31 gennaio 2021 potrà chiedere solo altre quattro settimane di trattamento con causale COVID-19.

 

Per le sei settimane può essere dovuto il contributo addizionale

Le sei settimane del D.L. n. 137/2020 seguono le medesime regole di funzionamento delle ulteriori nove settimane del D.L. n. 104/2020 alle quali si riconnettono.

Pertanto sono anch’esse con pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro, sulla base dei medesimi criteri, già illustrati.

Quindi, continuano ad essere gratuite per coloro che hanno avuto un calo di fatturato oltre il 20%.

Inoltre - e questa è una novità del D.L. n. 137/2020 - sono gratuite anche per i datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività a seguito dell’emanazione del DPCM 24 ottobre 2020, a prescindere dal controllo del calo di fatturato (si veda il comma 3 dell’art. 12, D.L. n. 137/2020).

Come chiedere l’ammortizzatore sociale

Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di trattamento, un’autocertificazione attestante il calo di fatturato; in mancanza di dichiarazione è richiesto il contributo addizionale del 18%.

La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio la sospensione o riduzione di attività.

A tal riguardo, nell’art. 12 comma 5 del D.L. n. 137/2020, è contenuto un refuso che si augura sia corretto in sede di conversione del decreto.

Dopo aver stabilito il termine ordinario di presentazione, si stabilisce, come clausola di salvaguardia, che in fase di prima applicazione, il termine di decadenza sia spostato al 30° giorno successivo all’emanazione del decreto, determinando quello che possiamo definire un “corto-circuito” tra le date di presentazione.

Il decreto è stato emanato il 28 ottobre, i 30 giorni successivi scadono il 29 novembre.

Quindi, letteralmente, le domande che afferiscono al periodo dal 16 al 30 novembre, trattandosi di domande in fase di prima applicazione, dovrebbero essere presentate non oltre il 29 novembre mentre la prima parte del comma stabilisce che, ordinariamente, possono essere presentate entro il 31 dicembre.

 

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