Con Decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
La proroga della CIGS essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
L’impresa che intende cessare l’attività e ottenere la proroga della CIGS deve stipulare, prima del termine del programma, uno specifico accordo governativo dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa ed esibendo idonea documentazione comprovante l’esistenza di prospettive di una rapida cessione.
In sede di accordo il Ministero dello Sviluppo economico può confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso.
Ai sensi del D.I. n. 95075/2016, prima della stipula dell’accordo governativo va verificata la sostenibilità finanziaria dell’intervento di integrazione salariale straordinaria e in sede di accordo va indicato l’onere finanziario necessario a coprire l’intervento di integrazione salariale straordinario, preventivamente verificato.
A seguito della stipula dell’accordo governativo, l’impresa deve presentare istanza di integrazione salariale al Ministero del Lavoro.
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