La risoluzione 51/E di ieri, 15 marzo 2007, spiega la reale utilizzabilità dei crediti d’imposta attribuiti, con ritardo, a novembre 2006, nonché i concreti effetti dell’articolo 4, comma 4-bis, del dl 300/2006 (c.d. “milleproroghe”): per la fruizione dei bonus tardivi e della proroga per la realizzazione degli investimenti occorreva avviare in ogni caso la spesa dichiarata, entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di accesso al beneficio, nonostante si fosse ricevuto un diniego. Peccato che ai molti il rifiuto del Fisco d’inizio d’anno sia sembrato come l’ultimo atto possibile di formale attribuzione dell’agevolazione fiscale, considerando che la norma cessava l’operatività a fine 2006 e le autorizzazioni di febbraio potevano essere ritenute le ultime attribuibili. A buon ragione.
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