Proprietà intellettuale Rimborso forfettario avvocati

Pubblicato il 27 agosto 2016

Spese rimborsabili ragionevoli Ammesse tariffe forfait

Una normativa nazionale che preveda tariffe forfettarie per il rimborso degli onorari di avvocato a carico della parte soccombente in un processo avente ad oggetto diritti di proprietà intellettuale, può essere in linea di principio giustificata – e nel rispetto del diritto Ue-  a condizione che miri a garantire la ragionevolezza delle spese rimborsabili, tenuto conto di fattori quali l’oggetto della controversia, il valore di questa, il lavoro da svolgere per la difesa del diritto in questione.

E detta ipotesi può ricorrere, in particolare, se la normativa miri ad escludere dal rimborso le spese eccessive, dovute ad onorari insolitamente elevati concordati tra la parte vittoriosa ed il suo avvocato o dovute alla prestazione, da parte dell’avvocato medesimo, di servizi non ritenuti necessari per assicurare il rispetto del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi.

Tariffe inferiori Effetto dissuasivo compromesso

Per contro, il criterio secondo cui la parte soccombente deve sopportare spese giudiziarie “ragionevoli” non può giustificare - ai fini dell’attuazione in uno Stato membro dell’art. 14 Direttiva 2004/48/CE- una normativa che imponga tariffe forfettarie di gran lunga inferiori rispetto alle tariffe medie effettivamente applicate ai servizi prestati da avvocati in tale Stato membro.

Una siffatta normativa sarebbe infatti incompatibile con l’art. 3 paragrafo 2 della summenzionata Direttiva, che prevede che le procedure ed i mezzi di ricorso da essa previsti siano dissuasivi.

Orbene, l’effetto dissuasivo di un’azione di contraffazione sarebbe gravemente compromesso se l’autore della violazione potesse essere condannato solamente al rimborso di una piccola parte delle ragionevoli spese per l’avvocato, sostenute dal titolare del diritto di proprietà danneggiato.

Simile normativa pregiudicherebbe pertanto l’obiettivo principale perseguito dalla Direttiva, consistente nell'assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

Lo ha chiarito la Corte di Giustizia europea, quinta sezione, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale - con sentenza del 28 luglio 2016, causa C-57/15 – sull'interpretazione dell’art. 14 Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nell'ambito di una controversia sulle spese giudiziarie insorta tra due società belga, relative ad un procedimento che le vedeva contrapposte in materia di brevetti. 

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