Il decreto che ha definitivamente fatto entrare a regime le norme sul riallineamento è pronto. Contemporaneamente, è stata predisposta una relazione di accompagnamento, che consente di individuare le modalità di applicazione del decreto previsto dall’articolo 15, comma 8-bis del Dl 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009. Con tale decreto si può dire che si è concluso il lungo e complesso iter (iniziato nel 2005, dlgs n. 38) necessario per la determinazione della base imponibile Ires e Irap dei soggetti tenuti ad applicare nei propri bilanci i principi contabili Ias/Ifrs. Il passaggio dal regime dei valori fiscali a quello dei valori di bilancio internazionali e il conseguente obbligo di gestione dei doppi binari ha rafforzato il principio di derivazione diretta dei valori fiscali da quanto riportato in bilancio.
Nel decreto di attuazione si legge che per il passaggio dal regime fiscale ordinario a quello Ias, il criterio di derivazione diretta si applica dall’esercizio di prima applicazione dei principi Ias/Ifrs, mentre gli effetti reddituali e patrimoniali di operazioni poste in essere antecedentemente al passaggio ai principi internazionali mantengono il precedente regime fiscale, ferma restando la possibilità di esercitare l’opzione per il riallineamento.
La relazione illustrativa al decreto sancisce che i soggetti che hanno adottato i principi contabili internazionali Ias/Ifrs a partire dal 2008 o dal 2009, sono chiamati a versare l’imposta sostitutiva per esercitare il riallineamento, in un’unica soluzione, entro il prossimo 30 settembre (data di presentazione della dichiarazione relativa al 2008). Il riallineamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2009.
Roberta Moscioni
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