Venerdì 18 settembre è stato approvato dal Governo il decreto correttivo del Dlgs n. 231/2007. Il nuovo provvedimento introduce importanti disposizioni in materia di riciclaggio, precisando gli obblighi e le prerogative di intermediari, professionisti e di tutti qui soggetti che sono tenuti al rispetto della normativa.
Tra le novità del decreto, da precisare che la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA possono richiedere maggiori informazioni al soggetto che effettua la segnalazione dell’operazione sospetta. Ciò consente il superamento di alcuni ostacoli emersi nella prassi, favorendo una collaborazione diretta tra le autorità amministrative e quelle di polizia giudiziaria. Riguardo alla riservatezza, il concetto di garanzia viene esteso non più solo alle persone fisiche, ma anche a tutti i soggetti che sono comunque destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Non viene accolta, invece, la richiesta delle commissioni parlamentari che hanno proposto di inserire la clausola dell’anonimato del professionista che ha effettuato la segnalazione di un’operazione sospetta. L’intermediario, il professionista o il soggetto segnalante non devono mai informare il cliente dell’intero procedimento di segnalazione dell’operazione sospetta. Il decreto, dunque, rimette alla valutazione degli organi investigativi e alle regole di procedura penale la tutela dell’identità delle persone obbligate a riferire notizie.
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