L’Inps, con la circolare n. 56, del 13 aprile 2006, fornisce le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà “difensivi”. Tali bonus spettano a quei contratti stipulati dopo il 14 giugno 1995 e per i quali le aziende devono avere presentato istanza dopo il 31 ottobre 1997 e fino al 31 dicembre 2002. La riduzione è stabilita dall’articolo 6, comma 4, del Dl 510/96, convertito dalla legge 608/96. L’importo delle riduzioni contributive, spettanti per i periodi di paga già scaduti, dovrà essere riportato su un rigo separato del quadro D del DM10/2, preceduto dal codice “L508” e dalla dicitura “ARR.art. 6, c. . 608/96”.
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