La riduzione della base imponibile Iva a seguito di operazioni promozionali deve sempre essere motivata, altrimenti si tratta di cessione di beni da sottoporre a tassazione piena. Questo è il contenuto della sentenza della Ctr Lazio n. 94/26/06. In altre parole, per i giudici laziali, in mancanza di tutti i dati richiesti dall’articolo 25 del Dpr 633/72, che potevano giustificare il ritocco dell’imponibile (campagna promozionale verso il cedente), si sarebbe trattato di una comune cessione di beni da sottoporre alla normale fatturazione prevista dall’articolo 21 dello stesso Dpr. In caso contrario, si sarebbe arrivati al paradosso che la cessione di beni o la vendita promozionale, attraverso un artificioso scambio di note di debito e credito, non avrebbe scontato l’imposta.
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