Con sentenza n. 21 del 19 gennaio 2005, la Consulta ha ritenuto legittimo l'articolo 45, comma 2, del dlgs n. 446/97, che, nei settori bancario e assicurativo, aveva fissato aliquote Irap maggiorate per i primi 5 periodi di applicazione del tributo: "la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi rientra, infatti, pienamente nella discrezionalità del legislatore, se sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva", ha affermato la Corte.
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